PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di tutelare la salute dei viaggiatori, nei tragitti marittimi nazionali che superano le sei ore di viaggio e sui treni che hanno percorrenza superiore a 600 chilometri, è fatto carico alla società Ferrovie dello Stato Spa e alle società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri sul territorio nazionale, di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria a bordo, dotato, in particolare, di defibrillatore semiautomatico e di personale abilitato a prestare primo soccorso in caso di emergenza e in conformità a quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.

      1. Al fine di assicurare l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1, la società Ferrovie dello Stato Spa e le società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri sul territorio nazionale, possono avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti pubblici e privati, in possesso delle prescritte abilitazioni sanitarie, sulla base di uno schema di convenzione definito d'intesa con il Ministero della salute.

Art. 3.

      1. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti necessari e la dotazione dei mezzi idonei all'espletamento del servizio di cui all'articolo 1.